Art. 3.
(Composizione dell'Istituto).

      1. Sono organi dell'Istituto:

          a) il direttore;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il comitato scientifico;

          d) il comitato dei consulenti;

          e) i ricercatori.

      2. Il direttore è responsabile delle attività dell'Istituto; lo rappresenta nelle attività di esercizio pubblico, interagisce con le istituzioni pubbliche e private e con gli organi della pubblica amministrazione e coordina le attività dell'Istituto in raccordo con il comitato scientifico, il comitato dei consulenti, i ricercatori e la rete territoriale dell'Istituto.
      3. Il direttore ha funzioni di coordinamento e di facilitazione finalizzate, in particolare, a garantire:

          a) l'orizzontalità delle relazioni interne;

          b) l'attivazione di tavoli di discussione e di confronto con le realtà territoriali, associative e no, impegnate sui temi di competenza dell'Istituto;

          c) il raccordo con i centri regionali in rete con l'Istituto.

 

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      4. Il direttore dell'Istituto inoltre:

          a) nomina i consulenti e i docenti dei percorsi formativi, in accordo con gli altri organi dell'Istituto;

          b) interagisce con altri istituti analoghi a livello internazionale e partecipa ai Network e ai Forum internazionali sui temi della nonviolenza e della pace;

          c) coordina l'attività didattica e scientifica dell'Istituto;

          d) partecipa al consiglio direttivo per la programmazione degli interventi territoriali.

      5. Il direttore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      6. Il consiglio direttivo è composto dal direttore e dai consulenti dell'Istituto. Ad esso spettano la nomina dei docenti dei percorsi formativi e la costituzione della rete territoriale dell'Istituto, composta dai centri regionali di cui all'articolo 4.
      7. I ricercatori sono assunti, per il primo biennio successivo all'istituzione dell'Istituto, mediante appositi bandi per contratti di ricerca; decorso tale periodo, si procede alla loro assunzione tramite specifica procedura concorsuale.
      8. I ricercatori svolgono i seguenti compiti:

          a) ricerca e documentazione bibliografiche;

          b) raccordo scientifico con altri istituti analoghi a livello internazionale;

          c) pubblicazioni a carattere compilativo;

          d) collaborazione alle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto;

          e) sperimentazione e ricerca-azione, in funzione dei programmi di ricerca approvati dall'Istituto.

      9. Il comitato scientifico elabora le linee guida sull'orientamento scientifico generale delle attività dell'Istituto. Il comitato

 

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si riunisce a cadenza quadrimestrale e, comunque, ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario per esigenze di ricerca scientifica.
      10. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso rimane in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati. Il direttore fa parte d'ufficio del comitato scientifico.
      11. I membri del comitato scientifico sono scelti tra le personalità del settore di maggiore rilievo a livello nazionale e internazionale. Qualora il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, alcuni membri possono rivestire la qualifica di consulente dell'Istituto e fare contemporaneamente parte del comitato dei consulenti.
      12. I membri del comitato scientifico percepiscono un compenso in forma di gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato stesso.
      13. Il comitato dei consulenti svolge attività di impegno continuativo nei seguenti campi di interesse dell'Istituto:

          a) pace e cooperazione allo sviluppo;

          b) tematiche di genere;

          c) dialogo interculturale e interreligioso;

          d) mediazione e facilitazione sociali;

          e) sicurezza urbana;

          f) transarmo.

      14. Ogni consulente, nel proprio campo di interesse, può:

          a) coordinare tavoli partecipativi;

          b) proporre all'Istituto programmi di ricerca e di intervento;

          c) interagire con le realtà territoriali;

          d) condurre, previa approvazione del comitato scientifico, programmi di ricerca;

          e) collaborare alle altre attività dell'Istituto.

 

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      15. I consulenti sono retribuiti sulla base di appositi contratti di collaborazione, qualora siano incaricati del coordinamento di specifici programmi di ricerca. In caso di attività di consulenza prestata in modo non continuativo, ad essi spetta un compenso per l'attività prestata sotto la forma di prestazione occasionale.
      16. I docenti delle attività formative sono chiamati dall'Istituto in qualità di esperti delle specifiche materie oggetto delle attività formative stesse, e ad essi aspetta un compenso per l'attività prestata sotto la forma di prestazione occasionale.
      17. L'Istituto, con proprio regolamento, definisce, entro un mese dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, nonché la pianta organica del personale. È assicurata la pubblicità del regolamento nelle forme da esso determinate.
      18. L'Istituto presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.